| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 14/06/1993 n. 378. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nelle lingua originale è l'unico facente fede. 9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 14, tale termine è ridotto a cinque giorni. 11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta Ufficiale o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. 13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di detta Gazzetta, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono. Art. 12 1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso. (il paragrafo 2 è stato così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997) 3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda. 4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati adeguatamente. Art. 13 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'art. 7, par. 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono esse re trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) un riferimento al bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'art. 11, par. 6, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto. 4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione. (il paragrafo 4 è stato così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997) 5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al par. 1. 6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente. Art. 14 1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'art. 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito. 2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al par. 1. Art. 15 Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando. Art. 16 Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta. Art. 17 (omissis) Art. 18 1. L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applica- zione dell'art. 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29. 2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che: - ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione; - sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione; -se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata; -l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione. (il paragrafo 2 è stato aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997) Art. 19 Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti. Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di gara se le varianti non sono autorizzate. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 10, par. 2, oppure con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 10, par. 5, lettere a) e b). Art. 20 Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale. Art. 21 I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l'appalto gli è stato aggiudicato. Art. 22 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|